21 Maggio 2013

La definizione giuridica di macellazione rituale

Solo sei Paesi hanno elaborato una definizione giuridica, ma esse si differenziano a tal punto che risulta arduo identificare degli elementi comuni a tutti.

Il Regno Unito e l’Irlanda pongono l’accento sul metodo religioso (ebraico ovvero islamico), sulla finalità (la produzione di cibo kasher o halal) e sui requisiti del sacrificatore rituale (che deve essere israelita ovvero musulmano e, nel primo caso, approvato dalla comunità ebraica). Le norme britanniche prevedono inoltre che possieda una licenza.

La Slovenia specifica che tale pratica può essere svolta solo nel corso di una cerimonia religiosa, da una persona che appartenga alla comunità confessionale interessata e sia da questa autorizzata.

Alcuni paesi considerano come macellazione rituale solo la macellazione eseguita senza previo

stordimento, condotta secondo il rito ebraico o islamico come Danimarca e Paesi Bassi, o se effettuato da un’associazione religiosa registrata (Polonia).

Altrove, è definita sulla sola base dello scopo religioso, sul metodo religioso.

di Mosè Alise

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