19 Giugno 2013

La Convenzione europea sulla protezione degli animali destinati al macello

La Convenzione è fondamentale in quanto tiene conto anche della macellazione rituale, stabilendo l’obbligo di immobilizzare, mediante procedimento meccanico, i soggetti della specie bovina, al fine di evitare qualsiasi tipo di dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione (art. 13), nonché il divieto di impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare gli arti posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento e, nel caso di macellazione rituale, prima che sia avvenuto il dissanguamento completo (art. 14);

la macellazione secondo riti religiosi deve, infine, essere compiuta solo a opera di personale qualificato e abilitato, riconosciuto da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia lo stesso Stato membro a rilasciare le autorizzazioni necessarie (art. 19).

È recente (Bruxelles, 22 giugno 2009) ladozione da parte del Consiglio europeo di una proposta della Commissione finalizzata al miglioramento delle condizioni degli animali al momento della macellazione, in essa, si propone una disciplina del comparto che integri norme di igiene alimentare e garanzie di benessere animale, comprendendo anche unazione costante di controllo sullefficienza delle tecniche di stordimento.

Il macello deve poter disporre di un responsabile del welfare oltre che di personale appositamente formato e abilitato. Quanto alla macellazione praticata nel rispetto dei riti religiosi, si consente di derogare allo stordimento a condizione che la procedura si svolga in un macello.

La Comunità europea inoltre, garantisce la protezione degli animali nel momento della macellazione e dellabbattimento fin dal 1974, e si ribadisce levidenza scientifica della condizione di esseri senzienti degli animali, tanto da sostenere lopportunità di riconoscere tale status anche a rettili e anfibi oltre che ai vertebrati.

di Mosè Alise

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