13 Aprile 2024

La Riforma Fiscale del 2024: Aggiornamenti sul Cumulo di Reddito con le Indennità di Disoccupazione.

di Luca Canale 

La recente riforma fiscale ha introdotto importanti aggiornamenti riguardanti i limiti di reddito cumulabile con le indennità di disoccupazione.

A partire dal 1° gennaio di quest’anno, i lavoratori dipendenti che percepiscono la Naspi possono continuare a ricevere tale indennità, seppur in misura ridotta, anche in presenza di un reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro.

Questo chiarimento è stato fornito dall’Inps nel messaggio n. 1414 del 9 aprile.

Tuttavia, la soglia di reddito da lavoro autonomo rimane invariata a 5.500 euro, consentendo il cumulo parziale sia della Naspi che della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione dei lavoratori parasubordinati.

Le indennità di disoccupazione, Naspi e Dis-Coll, sono rivolte ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori parasubordinati che hanno perso il lavoro. In generale, la rioccupazione comporta la decadenza dall’indennità, ma sono previste alcune eccezioni. La Naspi è cumulabile in misura parziale con tutti i redditi da lavoro, mentre la Dis-Coll può essere cumulata solo parzialmente con i redditi da lavoro autonomo o parasubordinato. Tuttavia, entrambe le indennità possono essere cumulate solo se il nuovo reddito non supera quello minimo esente dall’imposizione fiscale e se il beneficiario comunica all’Inps il reddito presunto. La riforma fiscale, come indicato dal dlgs. n. 216 del 30 dicembre 2023, ha modificato l’ammontare di reddito escluso dall’imposizione fiscale, influenzando di conseguenza le soglie reddituali per il cumulo del reddito da lavoro con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.

È importante notare che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione nel limite di 5.000 euro, senza la necessità di comunicare il reddito all’Inps.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, chi sta percependo Naspi o Dis-Coll e avvia un’attività autonoma può continuare a ricevere l’indennità, ma in misura ridotta, a patto che il reddito annuale della nuova attività non superi i 5.500 euro e che si comunichi all’Inps il reddito previsto entro un mese dall’inizio dell’attività.

Infine, nel caso di nuovo lavoro dipendente, la Dis-Coll decade se il lavoro dura più di cinque giorni.

La Naspi, invece, può essere cumulata parzialmente se il nuovo reddito annuo non supera i 8.500 euro e se il rapporto di lavoro ha una durata fino a sei mesi, con l’obbligo di comunicare il reddito previsto all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività.

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